Considerata la rilevanza dell’attività di investigatore privato, nel cui ambito vanno annoverate altresì le figure
dell’informatore commerciale e dell’operatore di sicurezza ed al cui esercizio accedono le persone munite di specifici
requisiti espressamente previsti dalla legge, previa apposita autorizzazione di polizia. Considerata, inoltre, la delicatezza
delle singole operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le quali spesso comportano l’ingerenza,
con le informazioni assunte, nella sfera privatadel destinatario della medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico.
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di stabilire regole omogenee per la categoria professionale degli investigatori privati ad integrazione delle norme previste sia dal T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla
L. 675/1996. Viste le disposizioni previste dagli artt. 134 – 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del Regolamento di Esecuzione
del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222 delle Norme di Attuazione,
di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del Garante – tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 “Autorizzazione al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” pubblicato sulla G.U. de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997. L’attività professionale di Investigatore privato, nella sua più ampia accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza delle regole fondamentali di integrità morale, responsabilità professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.
Capo 1
Principi generali
Titolo I - Affidamento ed integrità morale
Art. 1
L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza,
dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una
precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2
Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere
quello di informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti
dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 3
L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità,
va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti
degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un
intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Art. 4
Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre
assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di
commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza
sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa
delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 5
Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere
il suo cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non
ritiene di essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente all’incarico.
Titolo II - Segreto professionale
Art. 6
Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 4,
è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei
casi in cui è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il
committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7
Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che
deve tenere l’investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla
tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto
ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le
conseguenze che possono derivare dalle notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni
equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Art. 8
Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l’investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna
per pubblicizzare la propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni
professionali non rientranti nell’ambito del titolo di polizia rilasciato all’investigatore privato, né forme di pubblicità cd.
ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente
dall’intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l’azione disciplinare così
come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.
Titolo III – Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9
Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si
avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento
delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza
l’assenso dell’investigatore privato o di un delegato.
Art. 10
L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente articolati.
Art. 11
L’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto
ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari
committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12
Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed
indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può,
pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine
di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13
L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto
delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi
o regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa
ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14
L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite
da un vecchio cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del
vecchio cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15
Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile,
comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14.
Art. 16
L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio,
meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere s
empre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle
informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV – Determinazione del compenso
Art. 17
L’investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione professionale, i limiti tariffari previsti
dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di
competenza, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18
L’onorario richiesto dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e deve
essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19
L’investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in particolare non deve
stipulare accordi con il Cliente che obbligano quest’ultimo a riconoscere all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma
di denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività investigativa.
Art. 20
Quando l’investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe applicate, questo non deve
andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente
Prefettura, e dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico investigativo.
Titolo V – Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 21
Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell’attività esercitata, l’investigatore privato, oltre la
cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione
per la propria responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della portata dei rischi
che si assume nel corso della sua attività.
Titolo VI – Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente
Art. 22
L’investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l’autorizzazione di polizia, che
è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente,
attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 23
L’investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere
personalmente l’attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo,
non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 24
L’investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria
ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia
competente: A) il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono compiute. B)
la data e la specie delle medesime, l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione. C) gli estremi del documento di
identità o di altro documento avente valore equipollente.
Art. 25
Costituisce un dovere dell’investigatore prestare la sua opera a favore dell’Autorità di P.S. che ne faccia apposita richiesta,
aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 26
L’investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell’esercizio dell’attività professionale,
provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 27
Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio dell’attività dell’investigatore privato,
il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.
Titolo VII – Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 28
Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve
mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio
dell’attività investigativa per la difesa penale.
Art. 29
L’investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di
polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.
Art. 30
Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato, tutte le comunicazioni tra i colleghi
sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato non rileva le comunicazioni a terzi e non
trasmette copia della corrispondenza stessa al suo cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto
devono portare, comunque, la dicitura “confidenziale”.